Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre fino ad un massimo di undici.
E’ membro di diritto del Consiglio di amministrazione, solo per il mandato successivo alla cessazione dalla carica, il Presidente uscente della Fondazione.
I componenti del primo Consiglio di Amministrazione sono nominati nell’atto costitutivo della Fondazione. Successivamente il Fondatore proporrà una rosa di candidature, in numero doppio rispetto alle cariche da assegnare. Il Consiglio uscente designerà il Consiglio entrante nella rosa di candidati proposti.
I Consiglieri di Amministrazione sono rieleggibili.
I Consiglieri di Amministrazione restano in carica sei anni salvo revoca deliberata dall’Assemblea prima della scadenza del mandato.
I Consiglieri di Amministrazione cessano dalla carica simultaneamente, indipendentemente dalla data del loro insediamento.
Il Consigliere di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica.
Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi ragione, uno dei Consiglieri, la cooptazione del sostituto sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione su candidatura del Fondatore Promotore, le candidature proposte devono essere almeno il doppio dei posti da coprire. Il Consigliere di Amministrazione così nominato resta in carica fino allo scadere della carica degli altri Consiglieri. Le stesse modalità vanno seguite in caso di integrazione del Consiglio di Amministrazione con componenti aggiunti.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed agisce in completa autonomia. In particolare, provvede a:
-deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
-deliberare sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull’acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
-deliberare sull’accettazione delle domande presentate dagli aspiranti e sostenitori;
-individuare le aree di attività della Fondazione:
-deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
-nominare il Segretario Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell’incarico ed eventuale compenso;
-eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione ed eventualmente il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
-nominare i componenti del Comitato Scientifico;
-deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dallo Statuto;
-conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
-deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
-svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.
Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente della Fondazione, il programma di attività, l’approvazione del bilancio, le modificazioni statutarie, nonché lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio potranno essere adottate validamente unicamente con il voto favorevole dei due terzi di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione.
Ai Consiglieri di Amministrazione si applicano le previsioni di cui all’articolo 2382 del Codice civile.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, su convocazione del Presidente e sarà validamente costituito quando siano presenti almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. La convocazione è obbligatoria laddove richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio.
L’avviso di convocazione, contenente l’indicazione delle materie da trattare e del luogo, della data e dell’ora dell’adunanza, può essere trasmesso con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento e deve essere inviato almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due.
L’andamento della riunione e le delibere assunte dovranno risultare dal verbale steso dal Segretario Generale, firmato dal Presidente e dal Segretario e riportato nell’apposito libro.
E’ ammessa la possibilità per i sostenitori al Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di audio o audio/video conferenza, purché nel rispetto delle modalità previste per l’Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, salve le diverse maggioranze previste dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le delibere devono essere assunte con voto palese.