Statuto

 

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E FINALITA’

ART. 1) Denominazione e sede

E’ costituita, ai sensi del vigente Codice civile e del D.lgs 117/2017 la Fondazione denominata “FONDAZIONE CENTRO STUDI VALETUDO RICERCA E SVILUPPO PROFESSIONI SANITARIE ETS” con sede in Napoli.

Il trasferimento della sede nell’ambito del comune non costituisce motivo di modifica statutaria, ma dovrà formare oggetto di comunicazione all’autorità di controllo.

ART. 2) Scopo e oggetto

La Fondazione non ha scopo di lucro e ha come obiettivo esclusivo il perseguimento di finalità di utilità sociale e solidaristiche, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n.117 del 2017, finalizzate a sostenere e a rafforzare la tutela della salute e la cultura della prevenzione presso la popolazione.

Per il raggiungimento di tali finalità, la Fondazione si propone di svolgere attività di interesse generale aventi per oggetto ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n.117 del 2017:

lettera g) formazione universitaria e post – universitaria, fermo restando che la Fondazione potrà rilasciare titoli di studio solo dopo l’acquisizione delle necessarie autorizzazioni ministeriali;

  • – lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
  • – lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
  • – lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco

A tal fine potrà:

– promuovere e svolgere attività di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico;

– svolgere la propria attività sulla base di programmi triennali e dotarsi di idonee attrezzature per la sua realizzazione;

– prestare servizi in campo culturale nelle forme più ampie e in particolare:

– sostenere o predisporre strutture scientifiche e amministrative per l’organizzazione di ricerche e seminari di studio strutturandone i programmi;

– stabilire contatti con autorità, organismi pubblici e privati ed istituzioni di credito, per convenire forme di collaborazione e sponsorizzazione;

– promuovere o sostenere manifestazioni di ogni genere, come conferenze, dibattiti, tavole rotonde, mostre, convegni e congressi;

– curare o sostenere approfondimenti scientifici in tutte le materie inerenti l’area delle professioni sanitarie, pubblicazioni di testi, riviste scientifiche, opere e progetti, anche attraverso propria attività editoriale;

– intrattenere rapporti con Università, Associazioni e Fondazioni italiane e straniere che perseguono scopi similari;

– sostenere processi di alfabetizzazione e realizzazione di progetti pilota;

– promuovere ricerche – anche attraverso premi a tesi di laurea o di dottorato – favorendone la pubblicazione;

– mettere a disposizione documenti del proprio patrimonio – stabilmente o per periodi – a enti o istituzioni;

– istituire o sostenere corsi di formazione, corsi ECM, e contribuire a borse di studio in corsi che riconosce utili alle proprie finalità, in particolare rivolti a professionisti della salute, ai fini dell’aggiornamento necessario per rispondere ai bisogni dei pazienti ed alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale;

– fornire consulenze;

– sensibilizzare l’opinione pubblica su temi connessi alla sanità ed alla promozione della salute, anche in ambito tecnico-sanitario, della prevenzione e riabilitazione;

– costituire commissioni di studio anche interdisciplinari;

– collaborare con pubbliche amministrazioni centrali e periferiche;

La Fondazione potrà compiere tutte le operazioni e tutti gli atti che i suoi organi riterranno opportuni o utili per il raggiungimento delle finalità sopraindicate, nel rispetto delle disposizioni di Legge.

La Fondazione, in linea con i compiti istituzionali dell’ente Fondatore Promotore, promuoverà e favorirà tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale dei professionisti sanitari, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all’accesso alla professione, secondo quanto previsto dall’art. 3, lett d) del Capo I del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, così come modificato dalla legge n. 3 dell’11 gennaio 2018.

TITOLO II

PATRIMONIO, RISORSE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 3) Risorse e patrimonio

Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione può acquisire le seguenti risorse:

-contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati;

-elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità di soggetti pubblici e privati, nazionali o esteri;

-entrate derivanti dal patrimonio;

-entrate derivanti dalle attività svolte.

Il patrimonio della Fondazione è composto da tutti i beni e le attività appartenenti alla Fondazione, e dunque dal Fondo di dotazione, dal Fondo di gestione, dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, nonché dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

ART. 4) Fondo di dotazione

Il Fondo di dotazione è costituito dal denaro, dai beni mobili ed immobili e dalle altre utilità che a tale Fondo siano stati espressamente conferiti in proprietà dal Fondatore Promotore in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, da altri sostenitori.

  1. Nel Fondo di dotazione confluiscono i contributi ad esso destinati dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici, nonché le ulteriori risorse individuate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 5) Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione;

– da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;

– da eventuali contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici, senza espressa destinazione al Fondo di dotazione;

– da contributi del Fondatore promotore, dei sostenitori a tale fondo destinati dal Consiglio di Amministrazione;

– dai ricavi delle attività di interesse generale e diverse, ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

  • Il Fondo di gestione deve essere impiegato per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 6) Esercizio finanziario

L’esercizio sociale della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno solare.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio di Amministrazione approva anche il bilancio sociale della Fondazione, da pubblicare nei modi e con le forme previste dalle norme vigenti.

È fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale.

TITOLO III

SOSTENITORI E ORGANI

ART. 7) Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

-Fondatore Promotore;

-sostenitori.

ART. 8) Fondatore Promotore e Sostenitori

Il Fondatore Promotore è indicato dall’atto costitutivo.

Il Consiglio di Amministrazione definisce, anno per anno, il valore minimo del contributo da erogare per aderire alla Fondazione in qualità di sostenitori.

Possono aderire alla Fondazione come sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti, nazionali o esteri, la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio di Amministrazione e che abbiano in seguito effettuato l’apporto in essa indicato. Nel caso di apporto frazionato in più versamenti, la qualifica è acquisita con l’effettuazione del primo di essi.

Il Consiglio di Amministrazione determina con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei sostenitori per categorie di attività.

La qualifica Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

ART. 9) Durata della partecipazione

Il Fondatore Promotore partecipa alla Fondazione per l’intera sua durata.

I Sostenitori partecipano alla Fondazione per un biennio o per il diverso periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione in sede di accettazione della domanda.

ART. 10) Obblighi dei Sostenitori

I sostenitori sono tenuti a mantenere una condotta coerente con le finalità etiche che connotano la Fondazione e ad evitare ogni iniziativa che in qualsiasi modo si presenti come incompatibile con le finalità della Fondazione.

ART. 11) Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide l’esclusione di sostenitori con deliberazione assunta a maggioranza semplice.

L’esclusione può essere deliberata:

-per violazione dell’obbligo di effettuare integralmente i conferimenti ed i contribuiti promessi;

-per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri di comportamento derivanti dal presente Statuto.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

-estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

-apertura di procedure di liquidazione;

-fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali.

I sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore Promotore non può essere escluso dalla Fondazione.

ART. 12) Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

-l’Assemblea Generale;

-il Consiglio direttivo o Consiglio di Amministrazione;

-il Presidente

-il Vicepresidente, il tesoriere ed il segretario se nominato;

-il Comitato Scientifico;

-l’Organo di Controllo.

-Ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di Controllo compete il corrispettivo determinato in sede di nomina tenendo conto, per ciascuno di essi, dell’attività svolta, delle competenze possedute e delle responsabilità assunte. Alle stese persone spetterà il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio dell’incarico.

ART. 13) Assemblea Generale

L’Assemblea Generale è composta dal Fondatore Promotore e dai Sostenitori, risultanti dall’apposito Libro, e si intende legittimamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.

L’Assemblea Generale è convocata almeno una volta all’anno per l’illustrazione, da parte del Presidente della Fondazione, delle attività svolte e dei programmi di sviluppo della Fondazione; su tali temi la Assemblea può esprimere valutazioni e pareri solo di natura consultiva. Analogo parere consultivo l’Assemblea Generale è tenuta ad esprimere, entro il termine indicato dal Consiglio di Amministrazione, sulle proposte di modifica dello statuto della Fondazione.

A cura del Consiglio di Amministrazione viene tenuto un Libro dei sostenitori, attestante i Sostenitori in essere, nonché un Libro dei verbali delle riunioni dell’Assemblea Generale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera la convocazione dell’Assemblea Generale, che sarà curata dal Presidente, il tutto ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero quando ne faccia richiesta il Fondatore Promotore ovvero almeno un quarto dei sostenitori.

L’Assemblea Generale è convocata presso la sede della Fondazione o anche altrove, purché in Italia, con lettera raccomandata o con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione.

L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato e presente, o, in mancanza, da persona designata a maggioranza dai presenti.

Delle riunioni è redatto il verbale, a cura del Segretario nominato dal Presidente fra gli intervenuti, che deve essere riportato nel Libro Verbali Assembleari. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

E’ ammessa la possibilità per i sostenitori all’Assemblea di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di audio o audio/video conferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità tra i soci. In particolare è necessario che:

-sia consentito al presidente dell’Assemblea di verificare la regolarità della costituzione, accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza;

-sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

-sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti all’ordine del giorno;

-sia possibile visionare, ricevere e trasmettere documenti.

ART.14) Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre fino ad un massimo di undici.

E’ membro di diritto del Consiglio di amministrazione, solo per il mandato successivo alla cessazione dalla carica,  il Presidente uscente della Fondazione.

I componenti del primo  Consiglio di Amministrazione sono nominati nell’atto costitutivo della Fondazione. Successivamente il Fondatore proporrà una rosa di candidature, in numero doppio rispetto alle cariche da assegnare. Il Consiglio uscente designerà il Consiglio entrante nella rosa di candidati proposti.

I Consiglieri di Amministrazione sono rieleggibili.

I Consiglieri di Amministrazione restano in carica sei anni salvo revoca deliberata dall’Assemblea prima della scadenza del mandato.

I Consiglieri di Amministrazione cessano dalla carica simultaneamente, indipendentemente dalla data del loro insediamento.

Il Consigliere di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica.

Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi ragione, uno dei Consiglieri, la cooptazione del sostituto sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione su candidatura del Fondatore Promotore, le candidature proposte devono essere almeno il doppio dei posti da coprire. Il Consigliere di Amministrazione così nominato resta in carica fino allo scadere della carica degli altri Consiglieri. Le stesse modalità vanno seguite in caso di integrazione del Consiglio di Amministrazione con componenti aggiunti.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed agisce in completa autonomia. In particolare, provvede a:

-deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;

-deliberare sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull’acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;

-deliberare sull’accettazione delle domande presentate dagli aspiranti   e sostenitori;

-individuare le aree di attività della Fondazione:

-deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;

-nominare il Segretario Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell’incarico ed eventuale compenso;

-eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione ed eventualmente il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;

-nominare i componenti del Comitato Scientifico;

-deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dallo Statuto;

-conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;

-deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;

-svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente della Fondazione, il programma di attività, l’approvazione del bilancio, le modificazioni statutarie, nonché lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio potranno essere adottate validamente unicamente con il voto favorevole dei due terzi di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione.

Ai Consiglieri di Amministrazione si applicano le previsioni di cui all’articolo 2382 del Codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, su convocazione del Presidente e sarà validamente costituito quando siano presenti almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. La convocazione è obbligatoria laddove richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

L’avviso di convocazione, contenente l’indicazione delle materie da trattare e del luogo, della data e dell’ora dell’adunanza, può essere trasmesso con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento e deve essere inviato almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due.

L’andamento della riunione e le delibere assunte dovranno risultare dal verbale steso dal Segretario Generale, firmato dal Presidente e dal Segretario e riportato nell’apposito libro.

E’ ammessa la possibilità per i sostenitori al Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di audio o audio/video conferenza, purché nel rispetto delle modalità previste per l’Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, salve le diverse maggioranze previste dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le delibere devono essere assunte con voto palese.

ART. 15) Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche Presidente della Fondazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione. Il primo Presidente della Fondazione è nominato nell’atto costitutivo, successivamente il Presidente della Fondazione è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione.

Il Presidente della Fondazione procede a convocare l’Assemblea Generale, che presiede.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, se nominato.

Il legale rappresentante della Fondazione può conferire procure, per singoli affari o categorie di affari, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione e a terzi.

Art. 16) Il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere

Il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere, vengono eletti, tra i componenti dello stesso CdA, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Oltre ad essere componenti del Consiglio di Amministrazione essi svolgono le seguenti funzioni:

– il Vicepresidente, oltre a sostituire il Presidente in caso di sua assenza e/o impedimento, coadiuva il Presidente nell’esercizio delle attività volte all’esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione;

– il Tesoriere provvede all’amministrazione delle entrate, delle spese e del patrimonio sociale, in esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione; predispone il progetto di bilancio consuntivo annuale e di bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;

– firma gli ordinativi di incasso e di pagamento; cura la movimentazione contabile della Fondazione e la gestione di Cassa e di Tesoreria;

– il Segretario collabora con il Presidente per l’organizzazione ed il funzionamento della Fondazione; redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, li sottoscrive unitamente al Presidente ed è responsabile della loro conservazione, nonché della conservazione della corrispondenza e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’attività della Fondazione;

– coadiuva il Presidente nell’esecuzione delle deliberazioni e verifica il regolare funzionamento degli uffici e sovrintende ai rapporti con il personale dipendente.

ART. 17) Il Segretario Generale

Il Segretario Generale, ove nominato, svolge i compiti assegnatigli dal Consiglio di Amministrazione, del quale non può essere membro.

Tra le funzioni del Segretario Generale rientra sempre l’attività di coordinamento generale della Fondazione, di raccordo tra il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi statutari, nonché di supporto alle competenze del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Generale partecipa alle sedute degli organi statutari senza diritto di voto e ne redige i verbali.

ART. 18) Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da 5 (cinque) a 30 (trenta) membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a predisporre idoneo regolamento per la nomina dei componenti del comitato scientifico. Sì terrà conto, in sede di nomina, anche delle candidature eventualmente presentate dai sostenitori.

Il Consiglio di Amministrazione, all’atto della nomina, prevede la durata della carica di componente del Comitato Scientifico, nonché l’eventuale indennità di missione ovvero ne regolamenta il rimborso delle spese per l’incarico svolto.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i membri del Comitato Scientifico, il Presidente ed il Coordinatore del Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico, riunito su convocazione del suo Presidente, elabora e sottopone al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi culturali e i progetti di ricerca e di ricerca-intervento utili allo sviluppo delle attività della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione convoca almeno una volta all’anno il Comitato Scientifico per l’illustrazione delle attività svolte dalla Fondazione.

A cura del Segretario Generale, o in mancanza dal Segretario è tenuto il Libro delle riunioni del Comitato Scientifico.

ART. 19) L’Organo di Controllo

La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata da un Organo di Controllo nominato dalla Assemblea Generale e scelto tra persone qualificate ed iscritte nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

L’Organo di Controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell’Organo di Controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

TITOLO IV ESTINZIONE E NORMA DI RINVIO

ART. 20) Estinzione

La Fondazione si estingue secondo le modalità di cui all’articolo 27 del Codice civile:

  1. a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
  2. b) per le altre cause di cui all’articolo 27 del Codice civile.
  3. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altro Ente del Terzo settore, operante per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali, sentito il parere dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

La Fondazione, sentito il Fondatore Promotore e a seguito di parere favorevole dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altro Ente del Terzo settore che persegua gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

ART. 21) Clausola arbitrale

Tutte le controversie che riguardino la Fondazione ed in qualsiasi modo coinvolgano il Fondatore Promotore, i Partecipanti Fondatori, i sostenitori, gli organi della Fondazione o alcuni di tali soggetti, anche se relative all’interpretazione, esecuzione e validità del presente Statuto, saranno deferite ad un collegio arbitrale. Tale collegio deve essere composto da un numero di membri uguale al numero delle parti litiganti – ciascuna delle quali avrà diritto a nominare un arbitro – più uno o due arbitri ulteriori, in relazione a quanto occorra per assicurare la pluralità dei membri del Collegio. L’arbitro ulteriore, o uno dei due arbitri ulteriori, svolge la funzione di Presidente del Collegio. La scelta dell’arbitro o degli arbitri ulteriori è effettuata congiuntamente dagli arbitri nominati dalle parti. In difetto di accordo essa viene effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Napoli, al quale spetterà altresì la nomina dell’eventuale arbitro non designato da una delle parti litiganti.

Le nomine degli arbitri di parte devono essere effettuate entro 60 giorni dalla designazione del primo di essi. Gli arbitri procedono in via irrituale e secondo equità, rendendo il loro lodo entro 90 giorni dall’insediamento, salva diversa intesa tra le parti litiganti.

La sede dell’arbitrato è fissata presso il domicilio del Presidente, salvo diverso accordo tra le parti litiganti.

ART. 22) Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa rinvio alle norme del Codice civile e al Dlgs.n.117 del 2017.

ESTINZIONE E NORMA DI RINVIO

ART. 19 – Estinzione

  1. La Fondazione si estingue secondo le modalità di cui all’articolo 27 del Codice civile:
  2. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
  3. per le altre cause di cui all’articolo 27 del Codice civi- le.
  4. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altro Ente del Terzo settore, operante per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituziona- li, sentito il parere dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla
  5. La Fondazione, sentito il Fondatore Promotore e a seguito di parere favorevole dell’Ufficio di cui all’articolo 45, com- ma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altro Ente del Terzo settore che persegua gli stessi fini, per con- seguire più efficacemente gli scopi

ART. 20 – Clausola arbitrale

  1. Tutte le controversie che riguardino la Fondazione ed in qualsiasi modo coinvolgano il Fondatore Promotore, i Parteci- panti Fondatori, i sostenitori , gli organi della Fondazione o alcuni di tali soggetti, anche se relative all’interpretazione, esecuzione e validità del presente Statuto, saranno deferite ad un collegio arbitrale. Tale collegio deve essere composto da un numero di membri uguale al numero delle parti litiganti – ciascuna delle quali avrà diritto a nominare un arbitro – più uno o due arbitri ulteriori, in re- lazione a quanto occorra per assi-curare la pluralità dei mem- bri del Collegio. L’arbitro ulteriore, o uno dei due arbitri ulteriori, svolge la funzione di Presidente del Collegio. La scelta dell’arbitro o degli arbitri ulteriori è effettuata congiuntamente dagli arbitri nominati dalle parti. In difetto di accordo essa viene effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Napoli, al quale spetterà altresì la nomina dell’eventuale arbitro non designa- to da una delle parti litiganti.
  1. Le nomine degli arbitri di parte devono essere effettuate entro 60 giorni dalla designazione del primo di essi. Gli ar- bitri procedono in via irrituale e secondo equità, rendendo il loro lodo entro 90 giorni dall’insediamento, salva diversa in- tesa tra le parti
  2. La sede dell’arbitrato è fissata presso il domicilio del Presidente, salvo diverso accordo tra le parti

ART. 21 – Norma di rinvio

  1. Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa rinvio alle norme del Codice civile.